Si segnala la Sentenza n. 9484/2025 con la quale il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto sul noto tema della verifica di equivalenza delle tutele tra diversi Ccnl negli appalti pubblici.

Nel respingere l’appello proposto da un operatore economico – che lamentava l’erroneità della decisione del TAR della Toscana nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di verifica dell’equivalenza delle tutele offerte dal CCNL indicato dall’aggiudicataria nella sua offerta rispetto a quelle garantite dal CCNL indicato negli atti di gara, ai sensi dell’art. 11, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023 – il Giudice speciale amministrativo di secondo grado ha stabilito l’importante principio secondo cui l’equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL (nel caso di specie, il CCNL Igiene Ambientale ed il CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, n.d.r.) deve essere verificata in termini di “coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’oggetto dell’appalto.

In merito occorre evidenziare che la parte appellante, nel sostenere la pretesa non equivalenza tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello applicato da altro operatore economico, si era limitata ad un richiamo meramente generico alla Relazione Illustrativa allegata al Bando Tipo n. 1/2023 dell’ANAC, nonché alla Circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020.

Tale impostazione è stata tuttavia ritenuta non in linea con le vigenti coordinate normative e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti in materia, perché pretenderebbe di desumere la non equivalenza unicamente dal numero degli scostamenti individuati, senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e, soprattutto, senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate.

Diversamente da quanto sostenuto nel precisato motivo di appello, secondo il Consiglio di Stato, dall’interpretazione letterale e sistematica dell’Allegato I.01.6 al d.lgs. 36/2023 si ricava la necessità di effettuare la verifica della dichiarazione di equivalenza alla luce del disposto di cui all’art. 110, d.lgs. 36/2023.

Tale verifica deve, in particolare, essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare:

  1. il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante;
  2. vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

 

Nell’attesa dell’emanando decreto interministeriale sulle linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti, di cui all’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.01 al D. Lgs. n. 36/2023, della Sentenza in commento necessariamente dovranno tener conto anche ANAC e INL, già intervenuti sul tema: la sentenza attribuisce, infatti, più ampi margini di valutazione alle stazioni appaltanti in sede di comparazione delle tutele economiche e normative tra il CCNL dalle stesse individuato negli atti di gara e quello “alternativo” applicato dagli operatori che comunque intendano partecipare alla stessa.

 

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