Il decreto Rilancio n.34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 -, prevede agli articoli 120 e 125 i seguenti crediti d’imposta:
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
- il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I contribuenti interessati sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e per usufruire di tali crediti devono presentare apposita comunicazione delle spese all’Amministrazione Finanziaria a partire dal giorno 20 luglio 2020.
I termini, i tempi e le modalità di utilizzo in compensazione o la cessione del credito differiscono in base all’agevolazione.
Con il Provvedimento n. 259854/2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei predetti crediti d’imposta. Il modello di comunicazione delle spese ammissibili ai crediti di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Dopo l’invio della comunicazione, entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e il relativo credito d’imposta può, invece, essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Nella comunicazione andrà indicato l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 e l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro. Tale limite è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito, pari al 60% delle spese sostenute non può eccedere i 48.000 euro.
Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, si dovranno indicare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Per quanto riguarda le spese Sanificazione e acquisto DPI, i termini, i tempi e le modalità di utilizzo in compensazione o la cessione del credito differiscono. Nello specifico, la comunicazione delle spese ammissibili per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Si ricorda che tale credito, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con Provvedimento, da emanare entro l’11 settembre 2020.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
Anche per tale credito, nella comunicazione andrà indicato l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 e l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.
In base al dettato dell’articolo 122 del DL Rilancio, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta previsti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto cedente esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Mentre, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione la comunicazione per la cessione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanarsi entro l’11 settembre 2020.