Si segnala la recente pronuncia (Sentenza 2 sett. 2025, n. 155) con la quale il Tribunale di Ferrara è recentemente intervenuto in tema di cambio appalto per confermare che il procedimento di repressione della condotta antisindacale correlata ad uno sciopero non può essere esteso nei confronti di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro – nella specie l’utilizzatore della prestazione lavorativa degli scioperanti all’interno di un rapporto di appalto – restando esperibile solo nei confronti del datore di lavoro.

Nell’ambito di una procedura di cambio appalto (ex art. 42 e 42 bis del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni) una Società committente procedeva alla sostituzione degli scioperanti della appaltatrice, datrice di lavoro dei medesimi, utilizzando personale interno già in forza e propri strumenti di lavoro, senza effettuare nuove assunzioni ed utilizzare mezzi della appaltatrice.

Per questo veniva convenuta in giudizio da parte dell’organizzazione sindacale proclamante lo sciopero per condotta antisindacale.

Costituitasi in giudizio, la Società committente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla speciale azione di cui all’art. 28 Statuto Lavoratori, richiamando giurisprudenza a sostegno sul punto.

Sosteneva, in particolare, che se la giurisprudenza consente al datore di lavoro, diretto destinatario dell’azione di lotta sindacale, di fronteggiare l’interruzione o il calo della produzione utilizzando altri lavoratori presenti nell’organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti, non si vede per quale ragione l’azienda committente di un appalto genuino dovrebbe subire le conseguenze dell’astensione dal lavoro dell’impresa appaltatrice senza far nulla per attenuarne le conseguenze, entro i medesimi limiti normativi.

Precisava, sul punto, che nel caso di specie non era stato utilizzato personale assunto ad hoc, né autonomo, né a termine, né somministrato (vietato ex art. 14 e 20 del D.Lgs. n. 81/2015).

In accoglimento delle tesi della convenuta Società Committente, ed operando il non facile bilanciamento tra il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), il Giudice adito ha confermato i seguenti principi:

  1. la limitazione dell’utilizzabilità del procedimento di repressione della condotta antisindacale in relazione a condotte poste in essere esclusivamente dai datori di lavoro dei lavoratori scioperanti;
  2. l’esclusione dello strumento in relazione a condotte poste in essere da terzi, siano pure utilizzatori della prestazione lavorativa all’interno di un rapporto di appalto.

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