Il GSE ha pubblicato i Chiarimenti operativi sui progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici e sul decreto-legge n. 34/2019 (D.L. crescita).

Il documento contiene precisazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici ai fini dell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. Crescita.

Come noto, l’art. 6 comma 4 del DM 11 gennaio 2017, modificato dal DM 10 maggio 2018, dispone che i  progetti  che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non  elettrici  sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità’ di incremento dell’efficienza energetica e di  generare  risparmi  di  energia  non rinnovabile.

In aggiunta l’articolo 48 del cosiddetto D.L. Crescita prevede quanto segue:

1 -bis . Fermo restando che l’ammissibilità dei progetti di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l’efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:

a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

1 -ter . I progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell’allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.

 1 -quater . Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

Il documento riporta le metodologie di calcolo dei risparmi energetici addizionali in talune casistiche ritenute le piu’ diffuse, differenziandole in base alla fonte:

1.            Produzione di energia termica tramite fonte solare

2.            Produzione di energia termica tramite fonte aerotermica

3.            Produzione di energia termica tramite fonte geotermica

4.            Produzione di energia termica tramite bioliquidi, biogas e biomasse

5.            Sostituzione di apparecchiature a fonti rinnovabili con apparecchiature anch’esse a fonte rinnovabile.

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