Con la risposta n. 37 del 20 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle comunità energetiche rinnovabili.

Come noto, l’articolo 42-bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162 (decreto Milleproroghe) ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare configurazioni sperimentali di “gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” (di seguito anche “configurazioni sperimentali”) nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

Al fine di incentivare la diffusione delle due iniziative già recepite, in attuazione del comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto Milleproroghe, con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 è riconosciuta una tariffa incentivante in forma di tariffa premio per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili.

Come precisato con la risoluzione 12 marzo 2021 n. 18/E, la predetta tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica) e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata. La predetta tariffa è, pertanto, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.

Referente” è il soggetto a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno della configurazione mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e a sottoscrivere il relativo contratto per l’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Nel caso di un “gruppo di autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, referente può essere il condominio, il proprietario dell’edificio non svolgente attività di impresa ovvero il soggetto gestore uno o più impianti di produzione.

Nel caso di una Comunità di energia rinnovabile, referente è la comunità stessa.

L’Agenzia delle entrate ha risposto ai seguenti 2 quesiti:

Quesito 1. L’istante chiede di conoscere il trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte al “referente” della configurazione (autoconsumo collettivo o comunità energetica) a titolo di:

– tariffa premio incentivante;

– ristoro di componenti tariffarie TRAS-e BTAU, nonché delle perdite di rete evitate;

– corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione nelle modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 (“Ritiro dedicato”).

Quesito 2. Ai fini delle imposte dirette, l’Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale delle somme da corrispondere:

– al referente, proprietario dell’edificio, quale persona fisica non svolgente attività d’impresa, arte o professione;

– alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i partecipanti benefici ambientali, economici e sociali;

– al produttore che svolge attività d’impresa in qualità di referente di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno del medesimo edificio le cui unità immobiliari appartengano ad un unico soggetto.

Risposta_37_20.01.2022

Condividi l'articolo