L’INPS, con la circolare n. 189/2021, ha fornito istruzioni operative in ordine al diritto alla fruizione del congedo previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro), a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

In congedo è stato previsto a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021 è può essere fruito per la cura dei figli conviventi minori di anni 14:

Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per le fattispecie di cui sopra.

Per i periodi di astensione fruiti, anche su base orari, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito e sono coperti da contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e può essere riconosciuto alle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

L’INPS, nella circolare in commento, specifica altresì i casi di compatibilità / incompatibilità con il congedo parentale SARS CoV-2, anche in modalità oraria.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

Con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021, sono state fornite indicazioni in ordine al rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale Covid-19 per i lavoratori dipendenti.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nei documenti pubblicati dall’Istituto.

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