L’INPS con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021 (allegata) ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla presentazione delle istanze a seguito della stipula di contratti di espansione.

Si ricorda che gli uffici di Assistal sono a disposizione per ogni chiarimento e per supportare le aziende nell’iter procedurale richiesto per attivare il Contratto di Espansione.

Imprese destinatarie delle disposizioni

In via sperimentale, entro il 2021, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Esclusivamente per il 2021 il predetto limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a 500 unità, e, limitatamente ai soli effetti riguardante la prestazione di indennità mensile, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti occupazionali il riferimento è ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.

Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica.

Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, è necessario che detto requisito risulti dal contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, con l’indicazione del codice fiscale delle singole imprese costituenti il gruppo o la suddetta aggregazione; gli accordi contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere stati sottoscritti in data antecedente alla stipula del contratto di espansione e mantenere gli effetti per l’intera durata del medesimo contratto di espansione

Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi

L’impresa deve avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione in parola deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

d) la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico;;

e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

Lavoratori destinatari dell’indennità mensile

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

L’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile gestite dall’INPS, della:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione anticipata;

Caratteristiche della prestazione

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata gestite dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto ed è ridotto di un importo equivalente alla contribuzione figurativa di cui alla Naspi.

Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere, si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro  opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

L’assunzione deve avvenire entro il termine previsto dal contratto di espansione.

Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale competente

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, tramite il “Cassetto Previdenziale” alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto.

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso a una sola Struttura INPS, ossia quella che gestisce la matricola aziendale principale.

L’accordo che deve contenere:

Congiuntamente all’accordo deve essere trasmesso il “Modello di accreditamento e variazioni” compilato dal datore di lavoro e l’elenco dei lavoratori interessati.

La Direzione centrale Pensioni procede  all’attribuzione a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo di un codice identificativo, provvedendo a effettuare la relativa comunicazione abilitando l’accesso alla sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione” dei referenti individuati dal datore di lavoro.

L’Inps con successivo messaggio fornirà le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche”.

Presentazione del programma di esodo.

Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.

L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando che l’indennità mensile non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi e che l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30 novembre2021.

L’Inps procederà a definire tali certificazioni e a calcolare  in base alla data di cessazione l’importo e la data di prima decorrenze della pensione (vecchiaia o Anticipata) mettendo a disposizione del datore di lavoro tali dati.

Prospetto di quantificazione

L’Istituto rilascia anche per ciascuna azienda un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo. Tale prospetto indica, per ogni soggetto, la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile e viene messo a disposizione del datore di lavoro nella sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione”.

Il datore dovrà comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata.

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei suddetti benefici allo stesso riconosciuti. In assenza del versamento mensile l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

Fideiussione

Il datore di lavoro è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.

Presentazione della domanda di prestazione

Il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.

Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione dell’indennità sono quelle individuate sulla base della residenza del lavoratore.

Procedura di liquidazione

La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.

Modalità di calcolo

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza

L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’indennità mensile è corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Comunicazione di liquidazione e pagamento della prestazione

A seguito della liquidazione della prestazione viene inviata al lavoratore una comunicazione con le informazioni relative all’importo e alla data di scadenza della prestazione medesima, nonché l’avviso che, per accedere al trattamento pensionistico alla scadenza dell’indennità, occorre presentare tempestivamente la relativa domanda.

La prestazione è corrisposta per 13 mensilità ed è disposta, come per la generalità delle pensioni, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

Contribuzione correlata

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro deve versare anche i contributi previdenziali (c.d. contribuzione correlata) utili al conseguimento del diritto.

Nel caso in cui la prestazione sia finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia la contribuzione correlata non è dovuta.

La misura della contribuzione correlata, ove dovuta, è determinata in relazione a quanto previsto relativamente alla NASpI.

In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui alla Naspi.

Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens

Si rimanda lla circolare per una loro corretta presa visione.

Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità

La norma in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Ne consegue che l’Istituto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione d’ufficio di tale prestazione in pensione.

Condividi l'articolo