Si informa che è stata pubblicata in GU la Legge n. 133/2021, di conversione del D.L. n. 111/2021 recante: «misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».
Tra gli aspetti di maggior interesse dell’area, si segnalano:
- l’introduzione dell’art. 01, che, nel modificare l’art. 9 del DL n. 52/2021, estende a 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, la validità del relativo green pass;
- l’introduzione dell’art. 2-ter (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili), che estende al 31 dicembre 2021 la disciplina per i lavoratori fragili già prevista dall’art. 26, commi 2 e 2-bis, DL n. 18/2020 – ossia l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero nonché la possibilità, per i medesimi soggetti, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile – provvedendo al relativo finanziamento.
All’art. 1, comma 6, del provvedimento sono inoltre confluite le disposizioni contenute all’art. 1 del D.L. n. 122/2021 relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per l’accesso in ambito scolastico, educativo, formativo e presso le istituzioni universitarie e di alta formazione da parte di chiunque vi accede.
Parimenti, anche le previsioni contenute all’art. 2 del D.L. n. 122/2021 riguardanti l’introduzione dell’obbligo vaccinale dal 10 ottobre 2021 per chiunque accede a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, presso strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono confluite all’art. 2 bis del provvedimento in commento.
Nell’attuale formulazione dell’art. 2 bis viene altresì previsto che il predetto obbligo vaccinale trova applicazione anche per l’accesso presso le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (previsione non presente nel testo dell’art. 2, D.L. n. 122/2021).