Riportiamo la nota di Confindustria sui criteri di calcolo delle 9 settimane di cassa integrazione Covid-19.

A seguito delle tante segnalazioni ricevute sulla tema del calcolo delle 9 settimane di cassa integrazione covid 19 con riferimento all’unità produttiva o al singolo lavoratore, riteniamo utile fare qualche osservazione in merito.

Con il decreto legislativo n. 148 del 2015, la corretta individuazione dell’unità produttiva è diventata funzionale e fondamentale per la richiesta ed il riconoscimento delle integrazioni salariali ivi disciplinate.

Come è ormai noto, per poter accedere alla cassa integrazione guadagni le imprese devono, innanzitutto, censire le proprie unità produttive in base ai criteri – elaborati dalla giurisprudenza – richiamati nelle circolari Inps (cfr. ad es. circ. Inps n. 197/2015, circ. Inps n. 9/2017, mess. Inps n. 56/2017).

Quindi, nel d.lgs. n. 148/2015 il concetto di unità produttiva è divenuto il cardine in relazione al quale si determinano molti istituti del decreto medesimo: ad esempio, l’anzianità di effettivo lavoro, il calcolo dei vari limiti di durata, le amministrazioni territoriali di riferimento per presentare le domande o svolgere gli esami congiunti sindacali.

Tra questi, in particolare, nella previsione dell’art 4 del d.lgs. n. 148/2015 viene riferito all’unità produttiva il conteggio dei limiti massimi temporali di fruizione della cassa integrazione.

Nè il decreto legge n. 18/2020 nè la circolare Inps 47/2020 giustificano letture differenti: tutta la procedura della cigo covid19 resta ancorata ai principi ordinari contenuti nel d.lgs n. 148/2015.

Tutte le previsioni normative del DL n. 18/2020 che se ne discostano sono indicate come deroghe espresse (cfr. commi 2, 3 4 dell’art. 19) alle relative previsioni del d.lgs. n. 148/2015.

Anche nella circolare Inps n.47/2020 il perno è sempre il d.lgs. n. 148/2015: le eccezioni sono sempre espressamente rilevate. Inoltre, in relazione ai limiti di durata di utilizzo e fruizione della cassa integrazione, in più passaggi si coglie la relazione con la dimensione aziendale e l’unità produttiva.

Ad esempio, la circolare n. 47/2020,

·        al punto A) commentando l’art. 19, quando si parla dei limiti di fruizione che vengono derogati, ha come riferimento la dimensione aziendale:

        “Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.”;

·        alla fine del paragrafo A), nello specchietto riassuntivo si legge:

        “Ci sono limiti per le aziende?

L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020”

·        al paragrafo H, con riferimento alla cig in deroga per le imprese plurilocalizzate, ai fini dell’individuazione del diritto ad accedere alla cig in deroga nazionale, si fa riferimento sempre all’unità produttiva ai fini della loro localizzazione sul territorio:
“Con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020, laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga”

“Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.”

.  al paragrafo I), infine, si legge:
“Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che (….)

Sulla base di quanto sopra evidenziato, riteniamo che anche per le misure di cassa integrazione guadagni aventi la speciale causale covid19 – previste dal DL n. 18 del 2020 – il limite di nove settimane riconosciuto dal legislatore debba riferirsi, come sempre, alla singola unità produttiva richiedente il trattamento e non al singolo lavoratore.

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