Come noto, il 6 aprile 2021 è stata approvata la nuova versione del Protocollo condiviso il 14 marzo 2020 ed aggiornato il successivo 24 aprile 2020.
Nonostante l’aggiornamento, il recente decreto-legge n. 65/2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 il DPCM 2 marzo 2021 e, con esso, il Protocollo nella versione del 24 aprile 2020 ad esso allegato.
Mancava, quindi, una fonte giuridica che legittimasse l’applicazione del nuovo Protocollo.
Sul piano formale, quindi, per effetto della proroga contenuta in quel decreto-legge, restava in vigore il Protocollo nella versione del 24 aprile 2020, nonostante l’art. 29bis della legge n. 40/2020 reputi conforme all’art. 2087 cc l’applicazione delle regole contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 con le sue successive modifiche ed integrazioni, valorizzando, quindi, la modifica del 6 aprile 2021.
Sia il vuoto che il contrasto normativo sono oggi risolti con l’ordinanza del 21 maggio 2021, con la quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, ha disposto che il Protocollo, nella sua versione aggiornata del 6 aprile 2021 allegata alla medesima ordinanza, aggiorna e sostituisce la precedente versione del 24 aprile 2020.
Lo strumento dell’Ordinanza è specificamente previsto dall’art. 12 del DL n. 65/2021, secondo il quale “i protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”.
L’ordinanza – e, con essa, il nuovo Protocollo – produce effetto dalla sua “adozione” (che si ritiene coincidere con la sottoscrizione in forma elettronica, 21 maggio 2021), data che non coincide con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (prevista ma non ancora avvenuta al momento in cui si scrive).