Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure di prevenzione e contenimento connesse  all’emergenza  epidemiologica da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attività d’impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d’imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività  industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o all’esercizio  abituale  e  professionale  dell’attività  di  lavoro autonomo.

L’art. 28 del citato decreto, pertanto, allarga l’ambito di applicazione del credito d’imposta a tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1.

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Queste le modalità di fruizione del credito:

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.

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