Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’art. 28 del citato decreto, pertanto, allarga l’ambito di applicazione del credito d’imposta a tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1.
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
- si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.