Come noto, l’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Tale credito d’imposta compete:

Il credito d’imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

In data 2 novembre 2021, è stata pubblicata la circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate contenente alcuni chiarimenti relativi alla disciplina del credito d’imposta in parola nella quale, con particolare riferimento alle spese di “somministrazione di tamponi”, l’Agenzia chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, acquisto di tamponi, spese del personale sanitario, ecc.) purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.  

Circolare_13_02.11.2021

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