Facciamo seguito a quanto comunicato sul sito dell’Associazione in data 6 maggio u.s. per informare che è stata pubblicata in GU la Legge n. 112 del 25 giugno 2026, di conversione del decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Di seguito si riportano le principali novità di interesse per le aziende.
- Tirocini extra curriculari: è introdotto un limite massimo di 12 mesi complessivi per la durata dei tirocini extracurriculari che siano svolti nell’ambito del medesimo gruppo di imprese;
- Trattamento Economico Complessivo (TEC): la legge fornisce una definizione di TEC, che diventa ufficialmente il parametro di riferimento per determinare la retribuzione adeguata ex Art.36 della Costituzione. Nel TEC rientrano le componenti retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite) individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le eventuali prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei lavoratori e le possibili altre indennità previste dagli stessi CCNL (restando così escluse solo le voci economiche discrezionali e variabili erogate a titolo individuale). Al CNEL, viene affidato il compito di estrarre dai contratti collettivi depositati il relativo Trattamento Economico Complessivo. La legge di conversione rafforza, infine, il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo prevedendo che, qualora il rinnovo non intervenga entro 9 mesi, le retribuzioni saranno adeguate in misura pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, come anticipazione forfettaria dei futuri incrementi, facendo tuttavia salve eventuali diverse pattuizioni degli stessi CCNL.
- Distacco: in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2029, con il fine di salvaguardare l’occupazione e la continuità produttiva nonché di preservare le competenze professionali dei lavoratori, viene introdotta la possibilità di ricorrere al distacco di personale, nel rispetto delle mansioni svolte, in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante, anche tra imprese non appartenenti allo stesso settore o che non applichino il medesimo contratto collettivo, previo accordo sindacale. Le modalità attuative di questa nuova opzione dovranno essere definite da un Decreto ministeriale.
- Somministrazione di lavoro: la legge interviene modificando l’Art.19 del D.Lgs. n.81/2015 prevedendo che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione possa svolgere missioni a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, fino a una durata complessiva massima di 36 mesi (anche non continuativi), salvo diverso limite previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore;
- Misure di contrato al caporalato digitale: viene chiarito l’ambito di applicazione specificando che le disposizioni introdotte in materia di lavoro digitale trovano applicazione esclusivamente per i rider disciplinati dal Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015.
- In particolare, si presume una subordinazione dei rapporti di lavoro qualora la piattaforma eserciti poteri di direzione e controllo (anche per il tramite di sistemi di monitoraggio ovvero decisionali automatizzati; sono introdotti obblighi di trasparenza nei confronti dei lavoratori circa l’utilizzo di sistemi automatizzati o algoritmici, nonché il riconoscimento del diritto dei rider di ottenere informazioni sulle decisioni automatizzate che comportino la limitazione, la sospensione o la chiusura dell’account, la mancata erogazione del compenso per l’attività svolta o modifiche del rapporto e di richiederne il riesame con intervento umano. Dal 1° luglio 2026, il committente ha l’obbligo di redazione e consegna ai rider del LUL, LUL che deve indicare anche il numero delle consegne effettuate e l’importo complessivamente corrisposto.
- Contratti di prossimità: viene introdotto l’obbligo di deposito presso il Ministero del Lavoro e presso il CNEL dei contratti di prossimità. Inoltre, le imprese che abbiano concluso accordi recanti trattamenti peggiorativi sono tenute, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, ad informare i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione.
Per le imprese con un organico fino a 15 dipendenti è previsto uno specifico obbligo procedurale qualora gli accordi di prossimità introducano trattamenti peggiorativi nelle materie espressamente individuate dalla legge. In tali casi, infatti, gli accordi devono essere sottoscritti presso le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per gli Associati ASSISTAL è inoltre disponibile una Nota di Aggiornamento al decreto a cura di Confindustria.
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