Lo scorso 14 febbraio 2022 il ministro della Transizione ecologica ha firmato l’atteso Decreto Prezzi che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Come noto, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha modificato la disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nonché introdotto nuove procedure di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate; in particolare, l’articolo 1:

– al comma 28, lettera h), ha modificato l’articolo 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l’obbligo del visto di conformità ad altre casistiche nell’ambito del Superbonus;

– al comma 28, lettera i), ha modificato l’articolo 119, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si faccia “riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica”, nonché che i prezziari di cui al comma 13, lettera a), debbono intendersi applicabili, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie e agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;

– al comma 29, ha aggiunto, all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o classificati come attività di edilizia libera:

a) la richiesta del visto di conformità; b) che “i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”, nonché di ricomprendere, tra le spese detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni dei tecnici abilitati.

– al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge 19 n. 34 del 2020, l’articolo 119-ter, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, garantendo, anche in tal caso, la possibilità di accesso agli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Le nuove disposizione del decreto si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sarà stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato dovrà asseverare la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.

Per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, restano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione dovrà certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

A differenza delle bozze circolate precedentemente, i prezzi dell’Allegato A non sono onnicomprensivi ma si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Decreto costi massimi firmato 14.2.22

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