Dallo scorso 1° giugno 2021 è in vigore il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cosiddetto decreto-legge semplificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021.

Di seguito le principali novità in materia di VIA e rinnovabili.

Valutazione di impatto ambientale

Il decreto istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica e riduce la tempistica per le autorizzazioni necessarie ai progetti collegati al PNRR e al PNIEC.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

L’art. 23 introduce una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che consente al proponente di interagire con l’autorità competente in merito alla documentazione da presentare e per la definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Sono inoltre modificate le tempistiche e modalità di rilascio del PAUR.

Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici

Ai sensi dell’art. 31, gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

Viene inoltre modificata la tabella A allegata al Dlgs 387/2003, innalzando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica.

Viene infine prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale.

Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering

L’art. 32 definisce i casi in cui gli interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “non sostanziali” e quindi autorizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS).

In particolare:

“Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area  destinata  ad  ospitare gli impianti stessi, ne’ delle opere  connesse  a  prescindere  dalla potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell’intervento.  Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente.”

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