Anac con delibera n.1 del 10 gennaio 2024, si è espressa sulla legittimità della cd. clausola territoriale di cui all’art. 6.1, lett. b) del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa.
Anac, allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, ha deliberato che “il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.”