Con la delibera 619/2023/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette “imprese energivore”, al fine di garantire dal 1° gennaio 2024 l’avvio tempestivo e senza soluzione di continuità del riconoscimento delle agevolazioni, seppure nelle more dell’adozione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il quale si perfezionerà lo scenario degli adempimenti connessi alla misura. 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica possono richiedere a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) in luogo dell’applicazione della componente ASOS il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza.

(Nota la componente Asos degli oneri di sistema dell’energia elettrica. Questa complessivamente pesa per il 73,33% degli oneri generali e risulta così ripartita:

  • 57,37% per gli incentivi alle fonti rinnovabili
  • 15,96% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica)

 

Allegato A

Articolo 2 – Agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1 gennaio 2024

2.1 A decorrere dal 1° gennaio 2024, le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dall’articolo 3 del decreto-legge 131/2023 sono riconosciute mediante l’applicazione da parte dell’impresa distributrice di aliquote differenziate della componente ASOS

2.2 L’agevolazione del decreto-legge 131/2023 è riconosciuta, per ogni anno di competenza n, alle imprese a forte consumo di energia elettrica in possesso sia dei requisiti e che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà

2.3 La componente ASOS è applicata in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:

  1. a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica
  2. b) Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto- legge 131/2023
  3. c) Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 131/2023;
  4. d) Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che, pur non operando in alcuno dei settori di cui alle precedenti lettere b) e c), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti, del medesimo decreto
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