Facciamo seguito alle più recenti richieste aziendali sulla nota questione dell’obbligo di rilascio del DURC di congruità e di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese non edili.

Occorre infatti considerare che, a seguito dell’interpello n. 4/2025 e delle successive richieste di precisazione avanzate dalla CNCE, il Ministero del Lavoro, con Nota n. 18587 del 29 dicembre 2025 riportata in allegato, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

Dall’esame dei documenti citati emerge, infatti, un impianto regolatorio in cui il singolo cantiere assume un ruolo centrale, ma con finalità distinte per ciascuno dei due obblighi (quello di rilascio del DURC e quello di iscrizione alla Cassa Edile).

Circa l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, strettamente legato alla qualificazione del soggetto imprenditoriale, il Ministero, nella risposta a interpello 4/2025, ha come noto ribadito un orientamento consolidato secondo cui tale obbligo non grava sulle «…imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile…”, per le quali “…è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere…».

La novità fondamentale introdotta dalla successiva nota di chiarimento ministeriale riguarda la definizione del parametro per misurare l’attività prevalente. In specie, nella nota in commento il Ministero, aderendo alle richieste delle CNCE, precisa che la locuzione “in concreto” va intesa come nello specifico cantiere”.

Ne consegue che soggetta all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile è pure l’impresa “non edile” (quale quella impiantistica o metalmeccanica) che, all’interno di un determinato cantiere, svolga lavorazioni prevalentemente edili.

Restando, quindi, irrilevante, a tali fini, sia il settore di inquadramento (Codice ATECO) sia l’attività ordinaria della stessa impresa.

Circa la verifica di congruità, che la risposta a interpello 4/2025 qualifica come funzione autonoma rispetto all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, occorre notare che essa riguarda esclusivamente le opere rientranti nel perimetro edile definito dal D.M. 143/2021, all’interno del singolo appalto, indipendentemente, anche in questo caso, dal settore di inquadramento (Codice ATECO)  e dall’attività ordinaria dell’impresa.

Ne consegue che qualunque impresa che esegua lavorazioni edili in cantiere deve ottenere il DURC di congruità limitatamente a tali opere: ciò che non appare chiaro è se tale obbligo ricorra anche se l’edilizia non è attività prevalente né per il cantiere né per l’azienda nel suo complesso.

L’obbligo di congruità è in ogni caso costruito sull’oggetto (le lavorazioni edili), mentre l’obbligo di iscrizione alle varie Casse resta ancorato al soggetto (impresa che svolge in concreto attività prevalentemente edile, anche nel singolo cantiere).

Indubbiamente, tale ultima impostazione ministeriale – che, per determinare l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, sposta il criterio di prevalenza dall’intera attività d’impresa al singolo cantiere – pare porsi in  contrasto con un orientamento fino ad oggi lineare e consolidato (v. interpelli 56/2008 e 18/2012), costantemente sostenuto da ASSISTAL.

Poiché al criterio di prevalenza aziendale si affianca ora un nuovo parametro costruito sul singolo cantiere, il chiarimento fornito dal Ministero in risposta al quesito della CNCE sul DURC di congruità potrebbe segnare un vero cambio di registro nel caso intendesse riferirsi anche alle attività edili non prevalenti svolte in cantiere.

In altri termini se l’iscrizione alla Cassa Edile viene collegata alla composizione contingente delle lavorazioni in quello specifico cantiere invece che alla fisionomia strutturale dell’impresa, l’ipotesi appare legittima nel caso il cantiere sia prevalentemente edile; al contrario illegittima nel caso le lavorazioni edili siano residuali e non corrispondano con l’oggetto del contratto o, meglio, con la “causa” del contratto.

Le conseguenze distorsive di un’erronea applicazione degli ultimi chiarimenti sono immediatamente comprensibili: per questo ASSISTAL ha richiesto nuovo incontro alla competente Direzione ministeriale. Tale iniziativa è diretta ad ottenere almeno una revisione dei più recenti orientamenti ministeriali dai quali potrebbero derivare ulteriori incertezze interpretative.

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