L’INPS, con la circolare n. 180/2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’ipotesi di acceso alla Naspi a seguito dell’adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 104/2020.
L’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha disposto, fino alla data del 30 giugno 2021, la proroga del divieto generalizzato di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Oltre la data del 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento è stato previsto per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga;
- fino alla data del 31 dicembre 2021:
- per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga;
- per i datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (imprese industriali) che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis).
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga.
Per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.