Il governo ottiene al Senato la fiducia posta sul decreto energia, che prevede interventi su “sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, già approvato dalla Camera. I voti a favore nella seduta del 31 gennaio 2024, sono stati 97, quelli contrari 74, mentre le astensioni sono state due. Non essendo intervenute modifiche rispetto al testo licenziato a Montecitorio in prima lettura, il decreto è così convertito in legge.

Testo approvato 996 (Bozza provvisoria) (PDF PDF) (fonte www.senato.it)

Particolarmente interessante è:

 l’Art.1 –  “Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori”

Si da quindi la possibilità, per le aziende energivore (consumi annui energia elettrica superiori ad 1 GWh) di autoprodursi energia elettrica da rinnovabili. Per le aziende energivore iscritte alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) si concede quindi di approvvigionarsi tramite contratti a termine da FER. Questi possono essere e con preferenza autorizzativa: fotovoltaici, eolici ed idroelettrici con potenza minima di 200 kW se nuovi e se in fase di rifacimento di esistenti con incremento di potenza minimo di 200 kW. L’entrata in esercizio degli impianti avviene entro quaranta mesi dalla stipula del contratto di fornitura.

Nel periodo di costruzione di tali impianti però si può richiedere al GSE (Gestore Servizi Energetici) la cessione dell’energia da rinnovabili, per un periodo di trentasei mesi il cui prezzo è definito dal GSE almeno trenta giorni prima della presentazione della richiesta di anticipazione stessa. Entro 20 anni dovrà essere però restituita.

Art. 2 Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità.

Il GSE avvia delle procedure di approvvigionamento di gas di produzione nazionale

Art. 3 Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

Art. 4 Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Si prevede di utilizzare una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, nel limite di 200 M€ per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, per alimentare un apposito fondo da istituire al MASE, da ripartire poi tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e promozione sul territorio e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Sempre il GSE/GME darà priorità nella procedura di allocazione della fornitura ai clienti finali energivori anche se agiscono in forma aggregata.

Verrà istituito dal MEF un fondo di 30 M€ per ogni anno dal 2024 al 2043 per coprire i ricavi del servizio di rigassificazione.

Art. 5 Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

Art. 6 Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti.

Da applicare in centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW per realizzare condensatori ad aria in sostituzione di quelli ad acqua

Art. 7 Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

Art. 8 Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

Art. 9 Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

TERNA istituisce un portale con i dati e le informazioni degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, delle richieste di connessione alla rete degli impianti FER e dei sistemi di accumulo

Art. 10 Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Art. 11 Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

Art. 12 Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

ENEA procede alla formazione ed alla tenuta di un registro con tre distinte sezionidi modulo fotovoltaici prodotti in UE con efficienza:

  • > 21.5 %
  • > 23.5 %
  • > 24 %

Art. 13 Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica

Art. 15 Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 16 Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione

Art. 17 Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023

Art. 18 Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023

Art. 19 Abrogazioni

Art. 20 Disposizioni finanziarie

Art. 21 Entrata in vigore

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