Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e a condizione che:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (la somma dei due, se entrambi presenti, in forza di quanto già chiarito in occasione del D.L. 23/2020) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare della medesima variabile confrontata con il mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si dovrà fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- indipendentemente dal calo di fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano già stati individuati “zona rossa” prima del successivo ampliamento dello stato di emergenza a tutto il territorio nazionale.
Ne sono esclusi invece:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica che dovrà essere presentata al fine di ottenere il contributo a fondo perduto;
- gli enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art.162-bis del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 e 44 del DL n.18/2020
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
Per accedere al contributo, le “significative perdite”, si configurano con un fatturato 2020 < (fatturato 2019*2/3).
Per determinare il contributo spettante, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.
Sono previste tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante:
- ammontare ricavi o compensi nel 2019 minore/uguale a 400.000 euro è il 20%
- ammontare ricavi o compensi nel 2019 compreso tra 400.000 euro ed 1 mln di euro (maggiore a 400.000 euro e minore ad 1 mln di euro) è il 15%
- ammontare ricavi o compensi nel 2019 compreso tra 1 e 5 mln di euro (maggiore di 1 mln e minore ad 5 mln di euro) è il 10%
Il minimo erogabile sarà comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto Rilancio. Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo, verranno effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza i controlli di merito.
Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.