Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e a condizione che:

Ne sono esclusi invece:

Per accedere al contributo, le “significative perdite”, si configurano con un fatturato 2020 < (fatturato 2019*2/3).

Per determinare il contributo spettante, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

Sono previste tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante:

Il minimo erogabile sarà comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto Rilancio. Solo dopo l’erogazione dell’indennizzo, verranno effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza i controlli di merito.

Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

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