Con il DPCM 11 giugno 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020, il Governo fornisce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
A riguardo si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:
– Relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il decreto rinvia ai contenuti dei seguenti noti protocolli:
1. protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12;
2. protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13;
3. protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
– Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Unica eccezione è fatta per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
A tale scopo possono essere utilizzate anche le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte.
Infine il decreto recepisce l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 22 maggio 2020. In particolare, come anticipato con una nostra precedente comunicazione, le nuove linee guida rivedono la raccomandazione sugli impianti di condizionamento prevedendo che la funzione di ricircolo dell’aria degli stessi debba essere totalmente esclusa solo se tecnicamente possibile.
Relativamente alle attività di ristorazione/attività ricettive/servizi alla persona/commercio al dettaglio/uffici aperti al pubblico/piscine/palestre/musei, archivi e biblioteche/sale giochi/circoli culturali e ricreativi/formazione professionale/cinema e spettacoli dal vivo/parchi tematici e di divertimento/sagre e fiere locali/strutture termali e centri benessere/congressi e grandi eventi fieristici/discoteche, occorre:
“Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.”
Per l’attività di noleggio veicoli e altre attrezzature, le linee guida prevedono che:
“Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.”