La legge 27 dicembre 2019 , n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, contiene le seguenti principali novità in materia di incentivi all’efficienza energetica.

Ecobonus e Bonus Casa

All’articolo 1, comma 175, la legge di Bilancio dispone la proroga di un anno delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Sconto in fattura

All’articolo 1 comma 176 abroga i commi 2, 3 e 3-ter dell’all’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Pertanto dall’1° gennaio 2020:

è abrogata la misura della cessione del credito per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR (opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia);

è abrogata la misura del c.d. “sconto in fattura” per gli interventi di adozione di misure  antisismiche (sisma bonus);

Inoltre l’articolo 1 comma 70 modifica il comma 3.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riguardante la misura dello sconto in fattura prevedendo:

« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».

Pertanto dall’1° gennaio 2020 la possibilità della cessione del credito con sconto in fattura è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000 ove per “ristrutturazioni importanti di primo livello” si intendono, ai sensi dell’Allegato 1 del DM 26.6.2015, quegli interventi che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

Bonus sicurezza immobili

All’articolo 1 comma 118 riconosce un credito d’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il prossimo marzo, saranno definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio.

Bonus facciate

La legge di bilancio introduce una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (ovvero i centri storici e parti già urbanizzate).

Il bonus facciate, di cui possono beneficiare solo le persone fisiche, riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi ed è ripartito in dieci quote annuali  costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 Qualora i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

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