Con la circolare n. 92 del 4 settembre scorso l’INPS ha fornito nuove indicazioni ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia.

L’Istituto ha infatti riconsiderato, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni già diramate in passato con le quali precisava che anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico poteva rientrare nella tutela previdenziale.

Il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – derivava dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non potesse essere effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Finora, però, il riconoscimento in argomento poteva riconoscersi solo nel caso in cui il medico curante avesse valorizzato i seguenti campi del certificato medico:

  • “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
  • Visita domiciliare.

 

Restava, invece, escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Con la Circolare n. 92, l’INPS ha superato tale suo precedente orientamento applicativo.

Pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, l’Istituto ha chiarito che – nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge – a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale.

La Circolare in commento conferma in ogni caso che il riconoscimento in argomento resta sempre escluso qualora il giorno antecedente quello di redazione del certificato medico sia festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica: in tali casi ai lavoratori è, infatti, garantita la continuità assistenziale.

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