Con Sentenza n. 23704 del 21/7/2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di legittimità dell’assorbimento dei superminimi individuali ad opera degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi della parte economica del contratto collettivo applicato.

Nel caso di specie la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha affrontato un caso nel quale il superminimo era stato costantemente non assorbito per oltre 13 anni, nonostante vari rinnovi contrattuali, per valutare se tale comportamento:

Al riguardo, la Sentenza in commento – chiarito che l’uso aziendale non modifica la clausola individuale, ma introduce una regola collettiva di miglior favore che impedisce l’assorbimento – stabilisce importanti principi in tema di recedibilità dall’uso medesimo.

Secondo la Suprema Corte, in particolare, il datore può recedere dall’uso aziendale, come da un contratto collettivo senza termine, ma solo con atti chiari e collettivamente percepibili.

Pertanto, il mero inadempimento (cessare di applicare il beneficio dopo un periodo più o meno esteso di tempo) non è sufficiente né può valere come comportamento concludente ai fini dell’assorbimento dei predetti emolumenti.

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