Si ricorda che il prossimo 10 agosto 2022 scade il termine per richiedere l’esenzione totale o parziale dall’applicazione del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dall’art. 15-bis del DL 4/2022, cd. “Decreto Sostegni ter”, che, come noto, intende tagliare gli extra-profitti dei produttori di energia da fonti rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato.

La norma introduce un meccanismo di compensazione per i seguenti impianti relativamente all’energia immessa in rete (energia fatturata) dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

In particolare, il GSE è chiamato a calcolare la differenza tra i valori di cui ai seguenti punti 1) e 2):

1) un prezzo di riferimento pari a quello individuato dalla tabella allegata al medesimo decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato:

Centro NordCentro SudNordSardegnaSiciliaSud
[€/MWh][€/MWh][€/MWh][€/MWh][€/MWh][€/MWh]
585758617556

2) un prezzo di mercato pari a:

– per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

-per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

Nel caso la differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulta negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

La dichiarazione da trasmettere al GSE tramite l’apposito portale web entro il 10 agosto p.v. serve a determinare eventuali esclusioni, parziali o totali, dal calcolo di cui sopra.

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