Entra in vigore oggi, 7 aprile 2026, la legge annuale per le piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34, in G.U. – Serie Generale – n. 68 del 23 marzo 2026).
Il provvedimento – che costituisce la prima attuazione dell’articolo 18 della legge n. 180/2011 (cd. Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. Small Business Act europeo – interviene su più fronti: ricambio generazionale, sicurezza sul lavoro, finanza d’impresa, trasparenza digitale e innovazione.
Alcune misure sono immediatamente operative; altre norme rinviano a decreti legislativi per i quali sarà necessario attendere i successivi provvedimenti, da adottarsi nei termini indicati dai singoli articoli della legge.
Di seguito sono evidenziate le misure rilevanti in tema di lavoro.
Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale
L’articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.
L’esercizio di tale facoltà – possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione – si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore e entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l’integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo.
Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG
Il comma 1 dell’articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La novella di cui alla lettera a) integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l’elaborazione, da parte dell’INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell’INAIL alle stesse imprese nell’attuazione di tali modelli.
La novella di cui al numero 1) della successiva lettera b) include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell’attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La novella di cui al successivo comma 2 concerne gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (in specie, la decadenza dalla fruizione delle indennità).
La novella di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 prevede che l’addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
L’articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il comma 1, lettera a), specifica che l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali.
La successiva lettera b) introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua (in specie, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro ).
Delega al Governo per la riforma dell’artigianato
Tra le deleghe legislative conferite al Governo dalla legge in commento occorre segnalare quella prevista dall’articolo 15 – aggiunto nel corso dell’esame del DDL al Senato – diretta a razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell’artigianato, in attuazione dell’articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento.
Tale delega legislativa – sulla quale molte riserve sono state espresse da parte della nostra Confederazione di rappresentanza – potrà riguardare anche l’incremento dei limiti dimensionali delle aziende che rientrano in questa categoria.