L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1046 del 26 novembre 2020 (allegata), con la quale ha fornito all’IIL di Milano chiarimenti in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3, della legge 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto.
La risposta dell’Ispettorato del Lavoro è riferita alle imprese di pulizia e servizi integrati e all’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto. Nella risposta è richiamata con la circolare n. 77/2001 del Ministero del Lavoro, che ha inizialmente specificato che la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolando la “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della Legge n. 68/1999 .
La circolare prosegue:
Con riferimento all’ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto, sebbene limitatamente alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 77/2001, ha inizialmente specificato che la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolando la “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della Legge n. 68/1999 .
Tale interpretazione è stata confermata con l’interpello n. 23/2012, con il quale si è posto l’accento sulla natura temporanea dell’acquisizione del nuovo personale. L’orientamento sopra richiamato è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza, tra cui si evidenzia la sentenza n. 2252 del 15/05/2017 del Consiglio di Stato, sez. terza, nella quale, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si afferma che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva”.
Si può ritenere pertanto consolidato l’orientamento secondo il quale in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68/1999.
Per quanto concerne l’ulteriore problematica rappresentata, relativa al limite temporale dell’esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto, la scrivente Direzione concorda con la soluzione prospettata da codesto Ispettorato interregionale ritenendo che, in assenza di una specifica disposizione normativa, lo stesso possa coincidere con la durata dell’appalto. Ciò in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.