L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1799/2021, ha fornito un parere in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse“, nonché alla possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL.

Nello specifico, nella fattispecie esaminata dall’INL, l’azienda nel mese di agosto avrebbe unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie già concesse in CIGO Covid-19 e sul punto l’INPS si è espresso ritenendo legittima la fruizione del periodo di CIGO concesso.

Come chiarito dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 19/2011, eventuali deroghe alla fruizione del diritto alle ferie costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione. Costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari.

Peraltro, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa (CIG a zero ore), non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie il cui godimento può, dunque, essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo. Diversamente, nell’ipotesi di CIG parziale, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta.

L’INL conclude rilevando che, nella fattispecie esaminata, il datore di lavoro non avrebbe comunicato la decisione di trasformare in CIGO Covid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in violazione dell’art. 2109, comma 3, c.c., ai sensi del quale “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”. Tuttavia, per tale irregolarità, non è prevista una sanzione amministrativa, né l’Ispettorato ha ritenuto utile ricorrere al potere di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004.

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