L’INPS, con circolare n. 183/2021, ha illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro), in materia di ammortizzatori sociali di tipo emergenziale in costanza di rapporto di lavoro facendo seguito al messaggio n. 4034/2021, con cui sono state fornite le prime istruzioni operative in ordine al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale.

Trattamenti di Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione guadagni in deroga “COVID-19”

Il D.L. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione guadagni in deroga che può essere richiesto dai datori di lavoro che interrompono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I nuovi periodi di integrazione salariale non prevedono alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro e trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).

I datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni). Laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane non sarà possibile accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Ai datori di lavoro che ricorrono alle nuove 13 settimane di ammortizzatori resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto – l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.  Resta altresì preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966.

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al D.L. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario FIS di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata secondo le istruzioni contenute nella circolare in commento.

Possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 22 ottobre 2021 hanno in corso un Assegno di solidarietà.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale ai fini dell’accesso alla CIGD, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS”.

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