L’Inps con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 (allegata) fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, in riferimento all’anno 2021.

La Legge di Bilancio 2021 (Art.1, comma 161) ha prorogato l’esonero “Decontribuzione Sud”, introdotto dal Decreto Agosto, fino al 31 dicembre 2029 e ha previsto una diversa modulazione della misura dell’agevolazione contributiva, differenziata in base all’anno di applicazione, pari al:

L’Inps, a seguito dell’autorizzazione all’applicazione della misura agevolativa, da parte della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.

Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

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