Il Decreto Legge 183/2020 (c.d. Milleproroghe) è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21 e reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Segnaliamo i temi contenuti nel provvedimento di interessi in materia di lavoro e previdenza.

Cassa integrazione COVID-19. L’art. 11, comma 10-bis del D.L. n. 183/2020, convertito in Legge con modifiche, dispone che i termini di decadenza per l’invio delle domande di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021″.

La proroga della scadenza alla nuova data, pertanto, riguarda:

Smart working semplificato. L’art. 19, comma 1 del c.d. Decreto Milleproroghe dispone che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021”.

Nell’elenco delle disposizioni normative oggetto di proroga rientra, tra l’altro, l’art. 90, commi 3 e 4, del c.d. Decreto Rilancio, che prevede la facoltà, per i datori di lavoro pubblici e privati, di accedere al lavoro agile in forma semplificata.

Pertanto, viene estesa fino al 30 aprile 2021, la possibilità, per i datori di lavoro, pubblici e privati, di ricorrere allo smart working semplificato, introdotto con l’emergenza da COVID-19, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

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