Ieri, 22 luglio 2020, si è tenuta alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate in cui sono state riassunte le principali disposizioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020 (cd. “Rilancio”) convertiti nella legge 77/2020.

Di particolare interesse sono le anticipazioni sul tanto atteso provvedimento attuativo che definirà le modalità di cessione della detrazione spettante in relazione alla generalità dei lavori eseguiti sugli immobili.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, infatti, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione. Il comma 1-bis dell’articolo 121 introdotto in sede di conversione prevede che l’opzione (cessione o sconto) possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori.

In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 (super bonus 110%), è previsto che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL  deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Con il meccanismo dello sconto in fattura, si ricorda che il contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ai quali sarà attribuito un credito d’imposta che può essere ulteriormente ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Mentre nel caso della cessione della detrazione, la detrazione può essere ceduta al cessionario che potrà a sua volta cedere il relativo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’aspetto rilevante è che sembrerebbero non esserci limiti al numero delle cessioni del credito visto che nell’audizione viene precisato testualmente che “il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni”.

Nel provvedimento, che sarebbe in corso di predisposizione, verranno indicate le modalità di esercizio dell’opzione, i termini ed il contenuto della comunicazione.

Più specificatamene si evidenzia che:

Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, come già previsto nei precedenti provvedimenti, le opzioni per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’agenzia delle entrate dall’amministratore di condominio.

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