È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021. L’ordinanza, in vigore da ieri fino al 30 aprile 2021, introduce importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, che recepiscono alcune richieste di Confindustria.

In particolare, le nuove misure mirano, da un lato, a riordinare la normativa che, nelle ultime settimane è stata oggetto di diversi interventi poco coordinati tra di loro, che hanno complicato ulteriormente la gestione delle trasferte di lavoro all’estero e, dall’altro, ad allineare la durata della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario (c. d quarantena) a quella prevista in altri paesi Ue, superando alcune differenze tra imprese italiane e partner stranieri nella organizzazione degli spostamenti. Di seguito, una sintesi dell’ordinanza.

Obbligo di tampone preliminare all’ingresso in Italia
L’art. 1, co. 1 dell’ordinanza prevede che, a partire da oggi 19 aprile, fermi i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021 (divieto di spostamento verso i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM, nonché di ingresso e transito in Italia se, nei 14 giorni precedenti, si sia soggiornato o transitato negli stessi. Sono comunque salvi gli spostamenti per esigenze lavorative), chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale dai Paesi di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del DPCM, abbia l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, al tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo.
Per effetto di tale previsione, l’obbligo di tampone preliminare all’ingresso in Italia (48 ore antecedenti):
– si aggiunge all’obbligo di sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, per chi entra dai Paesi di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del DPCM;

-si consolida per chi entra dai Paesi di cui all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM, in continuità con quanto già previsto dall’art. 51, co. 6 del DPCM. In ogni caso, fino al 30 aprile 2021, rimangono efficaci le previsioni dell’ordinanza 2 aprile 2021 (quarantena di 5 giorni, salvi i casi di cui all’art. 51, co. 7 del DPCM).
Tuttavia, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi gli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 50 del DPCM, l’art. 1, co. 2 dell’ordinanza prevede che il citato obbligo di tampone preliminare non si applichi nei casi previsti dall’art. 51, co. 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), o) del DPCM e, quindi, con riferimento alle fattispecie di particolare interesse per le imprese, a:

Con riferimento agli ingressi dai Paesi di all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM, l’ordinanza ha, quindi, risolto le problematiche sollevate dalle indicazioni pubblicate nei giorni scorsi sul sito del Ministero della salute in merito alla necessità del tampone preliminare all’ingresso anche nel caso in cui lo spostamento fosse riconducibile a una delle citate fattispecie derogatorie.
In linea con una richiesta di Confindustria, è stato, pertanto, chiarito che, in tali casi, l’ingresso in Italia può avvenire in deroga a:
• l’obbligo preliminare di tampone;
• l’obbligo di quarantena di 5 giorni (art. 1, co. 2 dell’ordinanza 30 marzo 2021, prorogata dall’ordinanza 2 aprile 2021)

Durata della quarantena
In linea con una richiesta di Confindustria, l’art. 2, co. 1 della ordinanza ha ridotto da 14 a 10 giorni la durata della quarantena prevista dall’art. 51, commi da 1 a 5 del DPCM per chi entra da uno o più Paesi di cui agli elenchi D e E, ovvero nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato negli stessi. La riduzione della durata della quarantena è, in ogni caso, accompagnata dall’obbligo di sottoposi al tampone (molecolare o antigenico) al termine dei 10 giorni di isolamento.
La nuova durata della quarantena vale per gli ingressi in Italia successivi al 18 aprile 2021. Pertanto, i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021 devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento senza sottoporsi a ulteriori tamponi.

Digitalizzazione del modulo di localizzazione
L’art. 3 dell’ordinanza prevede la digitalizzazione del modulo di dichiarazione previsto dall’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021 per chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero.
Come noto, chiunque entri, per qualsiasi durata, in Italia dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante, tra l’altro, l’indicazione dei Paesi e territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nonché dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM.
Con una apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute saranno definiti l’ambito e la tempistica di utilizzo del modulo digitale, c.d. modulo di localizzazione dei passeggeri digitale, che sostituirà quello cartaceo ad oggi in uso. In caso di impedimenti tecnologici, potrà comunque essere utilizzato il modulo cartaceo.

Disposizioni per gli ingressi dal Brasile
L’art. 4 dell’ordinanza aggiorna la disciplina applicabile agli ingressi di chi nei 14 giorni precedenti abbia soggiornato o transitato in Brasile.
A partire da ieri 18 aprile 2021, agli ingressi dal Brasile non si applica più l’ordinanza 13 febbraio 2021 (art. 5, co. 1 dell’ordinanza), ma trovano applicazione le seguenti nuove misure:

– divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile (art. 4, co. 1).


– l’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti: i) ai soggetti che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021; ii) ai funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc; iii) per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile; iv) previa autorizzazione del Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità. In tutti questi casi, fermi l’insorgenza di sintomi di COVID-19 e gli obblighi dichiarativi, l’ingresso è comunque subordinato a: i) tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso; ii) tampone (molecolare o antigenico) da effettuarsi all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’autorità sanitaria di riferimento; iii) quarantena di 10 giorni; iv) tampone (molecolare o antigenico) al termine della quarantena (art. 4, commi 2 e 3);


– in deroga all’obbligo di quarantena, l’ingresso dal Brasile è consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati e previo tampone (molecolare o antigenico) prima della partenza per l’Italia (48 ore antecedenti l’ingresso) e dopo l’arrivo in Italia (all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’autorità sanitaria di riferimento), ai soggetti rientranti in una delle seguenti categorie: i) chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; ii) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative didurata non superiore a 120 ore; iii) funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc. (art. 4, co. 4);

-fermi l’insorgenza di sintomi di COVID-19 e gli obblighi dichiarativi, l’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci in arrivo dal Brasile è soggetto solo all’obbligo di tampone (molecolare o antigenico), da effettuarsi all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’autorità sanitaria di riferimento (art. 4, co. 5).
Per maggiori informazioni sulla disciplina applicabile agli spostamenti dal Brasile, v. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=

Cessazione delle limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo

L’art. 5, co. 1 dell’ordinanza ha disposto che, a partire da ieri 18 aprile 2021, non trovino più applicazione le disposizioni di cui all’art. 3, co. 2 dell’ordinanza 2 aprile 2021 relative agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo.

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