Il 13 gennaio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza connesso al COVID-19.

Successivamente, sono stati adottati ulteriori provvedimenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:

Di seguito, una sintesi dei nuovi provvedimenti.

1.          Il DL n. 2/2021

Conseguentemente alla proroga dello stato di emergenza, il DL n. 2/2021 estende fino al prossimo 30 aprile la possibilità di adottare o reiterare misure di contenimento ai sensi del DL n. 19/2020 e del DL n. 33/2020.

Inoltre, il decreto-legge:

In merito alla proroga dello stato di emergenza, si rammenta che è in corso l’iter di conversione in legge del DL n. 183/2020 (c.d. Decreto Proroghe) e che, con riferimento alle disposizioni emergenziali di cui all’Allegato 1, il DL n. 183 ne ha prorogato l’efficacia “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” (tra queste, quelle sul lavoro agile semplificato). In proposito, Confindustria sosterrà una modifica normativa per allineare la vigenza di tali misure all’effettiva durata dello stato di emergenza, così da evitare incertezze sulla loro operatività.

2.          Il DPCM 14 gennaio 2021

Il DPCM 14 gennaio reca le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, applicabili dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. In particolare, il nuovo DPCM conferma:

Si rammenta, altresì, che l’istituzione delle Regioni “rosse”, “arancioni e “bianche aventi un livello di rischio alto” non incide sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile;

Inoltre, le persone che entrano in Italia dall’estero, rimangono soggette a obblighi: i) dichiarativi al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare controlli (chiunque entri, per qualsiasi durata, in Italia dall’estero, tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano); ii) di comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E); iii) di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (in caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E); iv) di esibizione dell’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia (in caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco C). Sono, altresì, confermate le eccezioni agli obblighi di isolamento fiduciario o di tempone, applicabili a prescindere dal Paese di provenienza o in cui si sia transitato nei 14 giorni precedenti e purché non insorgano sintomi di COVID-19.

Si segnala anche che il nuovo DPCM ha modificato gli elenchi dei Paesi per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi (Allegato 20 del DPCM) e ha esteso fino al 5 marzo 2021 l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Quanto alle novità di carattere generale, il nuovo DPCM:

Condividi l'articolo