Alla luce delle novità introdotte col Decreto Liquidità che ha completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo.

Le novità riguardano anzitutto un significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito.

Interessanti considerazioni emergono dall’analisi combinata degli aspetti emergenti alla sospensione ex lege dei rientri e dei pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. “Cura Italia”), combinato con l’art.13 (Fondo di garanzia PMI) e l’art.1 (garanzia di Sace spa) del D.L. 8 aprile 2020 n.23 cd “liquidità”.  

Un aspetto di grande rilievo riguarda proprio l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.

E’ stato messo a disposizione, sul sito del Mise, il modulo di richiesta per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 13 del Decreto n. 23/2020 e vista l’importante e recente novità, il primo gruppo di FAQ sono per lo più incentrate su questo argomento

FAQ.

  1. Chi sono i beneficiari del Fondo Centrale di Garanzia ex art.13?

R: la misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale ed ai professionisti titolari di partita iva

R: è stato pubblicato sul sito del Mise il modulo (4bis) per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità;

R: il modulo va presentato al soggetto richiedente del fondo di Garanzia (Banca, intermediario finanziario, Confidi)

R: No, seppur semplificata ci sarà sempre una fase istruttoria

R: Ultima dichiarazione fiscale presentata

R: Si, la norma parla dell’ultima dichiarazione fiscale presentata

R: No, L’interpretazione tiene presente solo e soltanto il dettato della norma – quindi il fatturato e non l’eventuale adeguamento

R: è possibile fornire un’autodichiarazione nella quale si fa riferimento alle scritture contabili del 2019 o a documenti fiscali rilevanti (es: fatture o corrispettivi elettronici)

R: dipende se si rientra nell’ambito dell’art.13 (PMI) o in quello dell’art.1(grandi imprese). Mentre nel secondo caso la norma prevede che il momento del licenziamento deve avere “un approccio sindacale”, l’art.13 c1 let.m) non fa assolutamente riferimento a procedure di licenziamento. Quindi si ritiene che per gli under 25k non si debba fare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali

  1. chi ha un credito deteriorato nel 2019 accede ai finanziamenti?

R: anche per i finanziamenti ex Art.13 ci sarà una fase di istruttoria seppur semplificata rispetto all’ambito ex art. 1

  1. L’erogazione dei 25 mila euro è soggetta a vincoli?

R: Si. L’erogazione è vincolata al limite del 25% del fatturato risultante al 31/12/2018

  1. Se nel 2018 il fatturato è pari a 50 mila euro, posso richiedere comunque il finanziamento di 25 mila euro?

R: No, si potrà beneficiare al massimo di 12,5 mila, ossia il 25% del fatturato

  1. Qual è il tempo di rimborso del finanziamento ex arti.13?

R: 72 mesi di cui 24 di preammortamento

  1. Quali sono i vantaggi del fondo di garanzia per i beneficiari?

R: il Fondo di garanzia elimina la necessità di garanzie alla firma dell’imprenditore intervenendo un altro soggetto come garante

  1. Chi ha già usufruito di garanzie per 2.5 milioni può accedere ad ulteriori garanzie?

R: L’importo massimo garantito è ora elevato a 5 milioni quindi le società che avevano già usufruito di garanzie per 2.5mln (limite precedente) adesso possono accedere ad ulteriori garanzie

  1. Cosa cambia se si richiede un finanziamento superiore ai 25mila euro?

R:si entra nell’ambito dell’art.1 del DL liquidità e l’istruttoria della banca sarà completa

  1. Come si accede alla moratoria straordinaria ex art. 56 del DL CuraItalia?

R: le imprese sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia. Si segnala che quasi tutte le banche hanno predisposto una modulistica propria a cui attenersi e che le autocertificazioni dovranno pervenire a mezzo pec

  1. In caso di garanzia accordata precedentemente all’emanazione del decreto n.18 e del decreto n.23, si possono sospendere i finanziamenti?

R: SI. La garanzia viene automaticamente prolungata dello stesso periodo della sospensione senza la necessità di alcun tipo di istruttoria

  1. Coloro che sono stati oggetto di misure di sospensione o di ristrutturazione del debito possono accedere alla moratoria?

R: Possono accedere tutti coloro anche se sono stati oggetto di misure di sospensione o di ristrutturazione del debito nei precedenti 24 mesi dello stesso finanziamento di cui si chiede la sospensione

R: l’art.56 comma 2 prevede tutte le esposizioni in essere distinguendo tra finanziamenti a m/l termine (lettera c)) come mutui, leasing e finanziamenti a rimborso rateale ed i finanziamenti di cassa (lettera a) e b)) come fidi, riba, anticipi su fatture e finimport

R: SI. se per esempio la banca finanzia un contratto d’acquisto la cui scadenza cade il 30/04, si può chiedere la sospensione fino al 30/09

R: NO

R: SI. 

Condividi l'articolo