Dal 13 giugno 2022 è scattato l’obbligo di copertura del 60% dei consumi energetici degli edifici tramite le FER.
Lo stabilisce il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che aumenta le percentuali già fissate con il precedente D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
In particolare, gli edifici nuovi e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a decorrere del 13 giugno scorso, devono, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, soddisfare il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Tali obblighi, che sono elevati al 65% per gli edifici pubblici, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Si segnala inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi in parola saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e valutando anche la possibile estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché agli edifici appartenenti alle categorie E2 (edifici industriali) , E3 (ospedali) ed E5 (edifici commerciali) di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.
L’eventuale impossibilità tecnica deve essere dichiarata dal progettista dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.