Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il decreto estende al primo semestre dell’anno 2022 la misura straordinaria della compensazione prezzi introdotta dall’art. 1-septies del decreto sostegni bis.

In particolare, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n.50 del 01-03-2022, ed in vigore dal 2 marzo 2022, prevede all’articolo 25 che:

– la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l’anno 2022;

in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, che è la data di entrata in vigore  del decreto,  entro  il   30   settembre   2022,   il   Ministero   delle infrastrutture   e   della mobilità   sostenibili (MIMS) procede alla determinazione delle variazioni sulla  base  delle  elaborazioni effettuate dall’ISTAT, in attuazione  della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4, cosiddetto decreto ristori ter;

– la compensazione è determinata applicando  alle  quantità dei singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal MIMS con riferimento alla data  dell’offerta,  eccedenti  l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni;

per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante;

– per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all’anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50 del 2016 e dell’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

– ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,  qualora  non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme vigenti, nonché le somme disponibili relative  ad  altri  interventi ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di insufficienza delle risorse si provvede con il Fondo da 150 milioni di euro.

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