Si informa che, in data 19 settembre 2021, è entrata in vigore la legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“. Il provvedimento conferma la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale.

Nell’articolo 9 viene riconosciuto, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 ottobre 2021, ai lavoratori cd. “fragili”, il diritto di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Non è stata invece prorogata – e quindi ha cessato di avere effetto alla data del 30 giugno 2021 – la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, che prevede l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possano svolgere la propria mansione in smart working.

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