La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la Delibera n. 3013 del 30 marzo 2020, che prevede la proroga di diversi termini amministrativi, tra cui diverse scadenze legate al controllo e alla manutenzione degli impianti termici nonché i relativi adempimenti di registrazione sul Catasto Impianti Termici CURIT.
In particolare:

TITOLO MISURADISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – PROROGA TERMINI
RIFERIMENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (DGR E DECRETO ATTUATIVO)DGR N. 3965 del 31/07/2015
D.D.U.O. 5027 del 11/06/2014
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 14 “Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue:
 PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
 14.6. Il successivo controllo (dell’impianto termico) deve essere effettuato entro i termini di cui al comma 4 (da 1 a 4 anni, a seconda del tipo di impianto) a far data dall’effettuazione dell’ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7.I controlli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 devono essere svolti entro il 31 luglio 2020.
 14.10. Il Rapporto (di controllo) deve essere registrato (da parte del manutentore) in CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell’impianto.Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020.
 14.14. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.Le prescrizioni con scadenze intervenute dal 31 gennaio 2020 sono sospese fino al 31.7.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 15 “Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue:
 PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
 15.5. A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:
a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.
Le manutenzioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate entro il 31 luglio 2020.
 15.8. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo.Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 18 “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue:
 PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
 18.4. La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto.Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020.
 18.11. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione.I modelli da trasmettere a decorrere dal 1.2.2020 sono trasmessi entro il 31.7.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue:
 PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
 4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione.È fissato al 30.09.2020 il termine per le scadenze assegnate dall’1.2.2020 dalle Autorità competenti al Responsabile dell’impianto termico per attestare il rientro nei tempi previsti.
 5.b. La seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità competente, di una relazione asseverata […]Le scadenze successive al 1.2.2020 per la consegna alle Autorità competenti da parte del Responsabile dell’impianto termico che attesti il rientro nei tempi previsti sono traslate al 30.9.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 22 “Distributori di combustibile e di energia” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue:
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 […] i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.Il termine previsto per la trasmissione è traslato al 31.7.2020.
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