Il DM del 18 maggio 2023, n. 169, il MASE ha fornito i criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica per i clienti non vulnerabili che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore, e per assicurare l’erogazione del servizio a tutele graduali (STG) come servizio di ultima istanza, anche per le piccole e microimprese.

Per assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero sono assegnati, a decorrere dalla medesima data e fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, al STG disciplinato dall’ARERA ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017.

Questi i criteri di assegnazione:

Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di assegnazione, secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, l’operatore STG informa il cliente finale, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati agli utenti:

Servizio a Tutele Graduali come ultima istanza e per le piccole imprese

Dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al DM del MISE del 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del MITE del 31 agosto 2022 e ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica.

DM del 18 maggio 2023, n. 169

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