Dopo diverse settimane di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022, cosiddetto decreto prezzi, che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso al superbonus e ai bonus tradizionali, quali in particolare ecobonus e bonus ristrutturazione edilizia.

Il decreto entra in vigore il prossimo 15 aprile 2022, ossia il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta che è avvenuta ieri, 16 marzo 2022, e si applicherà agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato dovrà asseverare la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A al decreto e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

– gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020;

– sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione dovrà certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Rispetto alla vecchia tabella è stato considerato un aumento del 20%, con la sola eccezione dei cappotti nelle zone climatiche più fredde (D, E ed F) per i quali l’aumento è stato del 30%, ed è stato confermato che i “costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi del decreto saranno aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio che sarà svolto da ENEA sull’andamento delle misure agevolative e dei costi di mercato.

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