Nel Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, di recepimento della Direttiva RED III, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, l’articolo 14, con particolare riferimento ai c.d. obblighi OIERT, ha recepito in modo puntuale le istanze rappresentate da ASSISTAL in una interlocuzione parlamentare durata oltre un anno e confluite nel parere espresso dalla Commissione Ambiente e Attività Produttive.

Fin dalla consultazione di gennaio 2024, ASSISTAL per prima ha evidenziato l’inapplicabilità di un decreto che, pur recependo la direttiva europea RED III, ignorava la realtà infrastrutturale del Paese.

Il punto fermo posto dall’Associazione è stato chiaro: non si può imporre un obbligo senza fornire gli strumenti per soddisfarlo ovvero assenza di infrastrutture che rende impossibile alimentare grandi utenze (ospedali, scuole, uffici) con idrogeno o biometano se mancano le reti di trasporto.

L’azione di ASSISTAL ha permesso di far comprendere al legislatore che la transizione energetica deve essere fattibile, non punitiva. La volontà delle aziende di evolvere non è mai stata in discussione, ma necessitava di una strategia basata sulla disponibilità reale dei vettori energetici.

In particolare, il testo accoglie:

– l’applicazione graduale dei nuovi obblighi, articolata secondo criteri differenziati in relazione alla tipologia degli impianti, consentendo una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione e tutelando gli investimenti già avviati, nonché la necessaria certezza operativa per gli operatori;

– l’esclusione dall’applicazione dei contratti già in essere alla data della sua entrata in vigore, in linea con il principio di certezza del diritto.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’articolo 14 del D.Lgs. 5/2026, che recepisce, tra l’altro, le nostre proposte.

 

Art. 14.

Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

  1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    « a) di attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, comma 2, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalità differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;»;
    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
    «e -bis ) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell’obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità rispetto all’entità dell’obbligo medesimo; 

e -ter ) di esclusione dall’applicazione dell’obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, già in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 «2 -bis . Il calore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

 

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