Con la deliberazione n° XI / 3502 del 5 agosto 2020 la Regione Lombardia approva le seguenti modifiche alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31.7.2015:

1) Definizioni: le definizioni di generatore di calore e di impianto termico sono allineate alle nuove formulazioni introdotte dal d.lgs. 48/2020 e dal d.lgs. 73/2020; sono aggiunte le definizioni di “Sistema di contabilizzazione” e di “Lettura da remoto”.

2) Rendimento energetico: sono riportati i valori di rendimento minimo degli impianti previsti nelle disposizioni nazionali per l’efficienza energetica in edilizia, già assunti nel decreto regionale 18546/2019, relativo all’aggiornamento delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici.

3) Sostituzione del generatore di calore: è eliminato, in caso di mera sostituzione del generatore, il divieto di superare per più del 10% la potenza precedentemente installata. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i requisiti di rendimento energetico, viene prevista la possibilità di derogarli se viene installato un apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;

4) Obblighi dell’installatore: l’installatore è sempre tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità al responsabile dell’impianto termico e alla trasmissione della documentazione prevista all’Autorità competente, anche trascorsi i 6 mesi dall’installazione dell’impianto, senza accensione;

5) Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell’impianto, provvede a renderne impossibile l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.

6) Dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione: vengono specificate, anche sulla base delle modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 con il d.lgs. 73/2020 e di indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità con cui valutare l’assenza di un adeguato rapporto tra costi e benefici per poter derogare all’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Viene precisato che tale valutazione deve essere riportata in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Per quanto riguarda gli immobili destinati ai servizi abitativi pubblici o sociali, di cui alla l.r. 16/2016, non è più ammessa la possibilità di deroga dall’obbligo di installazione dei suddetti dispositivi a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici o di allaccio al teleriscaldamento. La deroga sarà possibile solo in presenza, come previsto per i condomini privati, di una relazione tecnica che dimostri la mancanza di convenienza dell’installazione, in termini di costi-benefici, a causa della situazione specifica dell’edifico. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. 102/2014 per condomini privati, la valutazione non deve essere fatta solo sulla base della norma UNI 15459 ma può prendere in considerazione anche altri aspetti connessi alla natura sociale del patrimonio abitativo pubblico.

7) Riparto delle spese di climatizzazione fra gli utenti degli impianti centralizzati: a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 dal d.lgs. 73/2020, non è più necessario utilizzare la norma tecnica UNI 10200 per il riparto delle spese. Il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Viene previsto, in conformità al d.lgs. 73/2020 che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.

8) Servizio energia: viene precisato che non è più necessario, per l’operatore che assume l’incarico di fornire il Servizio energia, acquisire preventivamente l’Attestato di prestazione energetica. Tale necessità permane per i soli contratti di Servizio Energia Plus.

9) Ispezioni degli impianti termici: vengono indicati, in conformità al DPR 74/2013 e ss.mm.ii., i tipi di impianto che, in funzione del tipo di alimentazione e della potenza, devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo. Per il raggiungimento dell’obiettivo regionale del 3% o del 5% di ispezioni, già rispettivamente previsto dalla dgr 3965/2015 a seconda della tipologia di impianti, le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità:

• impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità;

• impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;

• gli impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge;

• impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

Viene precisato che la mancata sottoscrizione del Rapporto di controllo da parte del Responsabile dell’impianto termico, o del suo delegato, non invalida il Rapporto stesso.

10) Targatura impianti: nel caso in cui l’impianto non risultasse targato, viene prevista la possibilità che la targatura possa essere fatta anche dall’ispettore. Vengono precisate le condizioni per la regolarità della targatura e le relative responsabilità di chi targa l’impianto. Viene chiarito in quali casi è ammessa una nuova targatura, in sostituzione di quella precedente.

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