Con il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25-02-2022, ed in vigore dal 26-02-2022, vengono introdotte nuove disposizioni che modificano quelle del decreto-legge ristori ter (DL 4/22) in materia di cessione del credito.

In particolare, l’articolo 1 prevede che i crediti derivanti dalle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto rilancio, possano essere oggetto di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tali crediti derivanti dall’esercizio delle sopra menzionate opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Inoltre, il decreto prevede:

nuove sanzioni nei confronti del tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; in tali casi il tecnico è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata;

modifiche al massimale della polizza assicurativa del tecnico abilitato che dovrà essere adeguato agli importi dell’intervento oggetto di attestazioni o asseverazioni.

Infine, il decreto introduce all’articolo 4 nuovi obblighi per le imprese edili che accedono ai bonus fiscali. In particolare, la norma prevede che i lavori edili di cui all’allegato X al DLgs 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro e che beneficiano dei bonus fiscali, devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Decreto-Legge 25 febbraio 2022 n. 13

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