In seguito alle richieste avanzate dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di tutta Italia, e in seguito all’emanazione del DL n.6/2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», il MEF nella serata del 24 febbraio 2020 ha firmato il decreto ministeriale – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020 – intervenendo sulla sospensione degli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dall’emergenza del virus Covid-19 (Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19).

La proroga oltre ad interessare la sospensione della rate della rottamazione, è estesa anche ai versamenti relativi a cartelle emesse dall’Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010 in scadenza nell’anzidetto periodo.

Si ricorda che il 28 febbraio era previsto il termine per il versamento:

Ambito applicativo – nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza nel territorio dei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, delle Regioni Lombardia e Veneto sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dalla sospensione. Inoltre, i sostituti d’imposta con sede legale-operativa nelle zone rosse non operano le ritenute alla fonte durante il periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente/redditi assimilati al lavoro dipendente/Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). Gli adempimenti e i versamenti sospesi andranno effettuati in un’unica soluzione entro il mese di aprile 2020.

Altri Adempimenti sospesi – Risultano sospesi la presentazione degli elenchi Intra mensili delle cessioni di beni – servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio – febbraio, in scadenza rispettivamente il 25 febbraio e il 25 marzo; l’invio telematico dei dati delle LIPE IVA relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019, in scadenza il 2 marzo; l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, della CU 2020 in scadenza il 9 marzo; il versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell’ISI e dell’IVA sugli apparecchi da intrattenimento in scadenza il 16 marzo.

Comuni interessati dalla sospensione:

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