Con circolare n. 3/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Decreto-Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro).
Il provvedimento di sospensione è adottato dall’INL e dai servizi ispettivi delle ASL in assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione in caso di accertate violazioni previste dal nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008.
Lavoro irregolare
La sospensione dell’attività imprenditoriale può essere disposta nell’ipotesi in cui almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008. A tal riguardo l’art. 14 del D.L. n. 146/2021, non richiede più che le violazioni siano reiterate.
Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, e quindi alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione soltanto per i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
– abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
– abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I)
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Nell’adozione del provvedimento sospensivo il personale ispettivo può valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo. Conseguentemente gli effetti sospensivi possono decorrere anche dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Adozione di misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
E’ prevista la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
Nell’ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti, sia stato adottato un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, gli importi delle “somme aggiuntive” dovute saranno raddoppiati.
Il datore di lavoro può ottenere la revoca del provvedimento, ferme restando le altre citate condizioni, mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.
Comunicazione alle autorità – divieto di contrattare con le P.A.
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.
Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione e inottemperanza al provvedimento
Avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.