Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto decreto ristori-ter, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.”

Tra le novità rileviamo purtroppo un nuovo intervento del Governo sui bonus fiscali che prevede nuove strette sulla cessione del credito d’imposta per tutte le detrazioni fiscali, dal superbonus del 110% all’ecobonus e il bonus ristrutturazioni.

Con l’art. 28, titolato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, si punta a contrastare le pratiche fraudolente bloccando la cessione multipla dei crediti d’imposta e prevedendo di fatto una sola cessione da parte dell’impresa ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Relativamente ai contratti in essere, il provvedimento prevede un periodo transitorio in cui i crediti ceduti alla data del 7 febbraio 2022 possono essere oggetto solo di un’ulteriore cessione.

I contratti di cessioni conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.

Si riporta a seguire il testo dell’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 27 gennaio 2022 in virtù delle modifiche, in grassetto, apportate dall’art. 28 del Decreto ristori-ter:

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali (in vigore dal 27 gennaio 2022)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di  successiva  cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

  b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

(omissis)

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