Con il provvedimento prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate dispone che le comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021, anziché fino al 16 marzo.

Come noto, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che, per il
Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Come previsto dal richiamato punto 4.1 del provvedimento dell’8 agosto 2020, la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. In proposito, gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel
2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.

Tanto premesso, con il provvedimento soprarichiamato l’Agenzia delle entrate ha disposto che le comunicazioni delle opzioni di cui sopra, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino
al 31 marzo 2021.

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