La Legge di conversione del decreto Semplificazioni-bis, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ossia il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure introduce nuove semplificazioni per la misura del Superbonus 110%.
In particolare l’art. 33-bis prevede che:
– Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.
– Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
– Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
– In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del DPR 380/2001.
Ricordiamo che per l’accesso al Superbonus 110% gli interventi, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante una comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, che non richiede la verifica di doppia conformità e l’attestazione dello stato legittimo.
Il modulo standard della CILA è all’esame della Conferenza Unificata.